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ART. 14 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. I1 Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre (3) consiglieri o su convocazione del Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà (A/2) dei suoi membri e può validamente deliberare a maggioranza semplice dei presenti.

3. Le votazioni sono palesi; sono, a scrutinio segreto, quando si tratta di persone. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. I consiglieri non possono farsi rappresentare e votare per delega.

 

ART. 15 - Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo anche l'ordine del giorno; in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente.

2. II Presidente. in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 16 - Il Segretario

1. Il Segretario attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle riunioni dello stesso.

ART. 17 - l'Economo

1. L'Economo ha la responsabilità dell'amministrazione; in particolare gli compete la tenuta della cassa e la vigilanza sulle attività commerciali dell'Associazione, se affidata a terzi. Su delega del Presidente, provvede alla gestione dei conti correnti bancari e postali, dei depositi amministrati e svolge ogni altra operazione bancaria.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I1 Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre (3) membri. Ha il compito di controllare l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione; relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

2. Si riunisce ordinariamente ogni 6 (sei) mesi e straordinariamente ogni volta che ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

3. I membri del Collegio scelgono nel proprio seno, a maggioranza di voti, il Presidente, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART. 19 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri. Ha la funzione di dirimere eventuali controversie insorte tra i soci sulle violazioni dello Statuto e sulla inosservanza delle deliberazioni ed, altresì, su ogni questione morale che interessi l'Associazione. Il Collegio giudica e delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'esclusione dei soci deferiti al Collegio dal Consiglio Direttivo, previa adeguata istruttoria.

2. I membri del Collegio scelgono nel proprio seno, a maggioranza di voti, il Presidente.

ART. 20 - Incompatibilità

I. Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e Probiviro sono incompatibili fra di loro.