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ART. 4 - Ammissione del socio

1. Per l'ammissione in qualità di socio, è richiesta l'accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

2. Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità, secondo il modello fornito dalla Segreteria.

3. Entro 60 giorni dalla data di presentazione domanda, il Consiglio Direttivo, verificato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla stessa, senza possibilità di revisione, con ogni riservatezza, ai sensi della vigente legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni, sulla tutela della privacy. Se la domanda è accolta, il richiedente acquista la qualità di socio ordinario dalla data di approvazione della delibera, subordinatamente al pagamento della quota annuale sociale ed al rilascio della tessera sociale con validità annuale. Il nominativo è iscritto nell'Albo Sociale, Sezione Soci Ordinari.

4. La qualità di socio. è personale e non è trasmissibile.

ART. 5 - Diritti del socio

1. Il socio ha i seguenti diritti:

•          frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione;

•          ricevere all’atto dell'ammissione la tessera sociale, usufruire delle strutture e delle attività dell'Associazione;

•          riunirsi nell'Assemblea per discutere e votare gli oggetti posti all'ordine del giorno;

•          eleggere ed essere eletto membro degli organismi dirigenti.

2. Ha diritto di voto in Assemblea il socio iscritto nell'albo da almeno sei (6) mesi.

ART. 6 - Doveri del socio

1. Il socio si obbliga a versare alla Segreteria una quota annuale anticipata nella misura stabilita anno per anno dall'Assemblea Generale; è in facoltà del socio versare contribuzioni volontarie. La quota non è comunque ripetibile, né trasmissibile.

2. Il socio si impegna a:

a) osservare lo Statuto. eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

b) osservare il dovere di lealtà nei confronti dell'Associazione con comportamenti compatibili con i suoi interessi e le sue finalità:

c) mantenere irreprensibile condotta morale e civile all'interno dei locali dell'Associazione.

ART. 7 - Esclusione e recesso del socio

1. Il socio può essere escluso per:

a) morosità: non avendo effettuato il versamento della quota associativa entro 30 giorni dalla scadenza del termine finale fissato dal Consiglio Direttivo, il socio viene espulso e depennato dall'albo sociale;

b) gravi motivi: in tal caso il Consiglio Direttivo deferisce il socio al Collegio dei Probiviri che provvede tramite apposita istruttoria.

2. Il socio può sempre recedere con dichiarazione scritta, da comunicare al Consiglio Direttivo con effetto dal momento della data di ricezione da parte della Segreteria.

3. Il socio che cessa di appartenere all'Associazione, non può ripetere i contributi versati. né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.