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TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

 

ART. 8 - Il patrimonio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. II patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili e mobili a qualunque titolo acquisiti in proprietà, da donazioni. erogazioni. lasciti, liberalità.

3. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, contribuzioni volontarie, contributi pubblici e privati, introiti derivanti dalle proprie attività, rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, corrispettivi per servizi specifici da parte dei soci.

4. L'Associazione non potrà avere né distribuire utili. E' vietato distribuire anche in modo indiretto. utili o avanzi di gestione, nonché fondi. riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno iscritti a riserva, in attesa di utilizzazione conforme agli scopi sociali.

ART. 9 - Il bilancio

1. Il bilancio o rendiconto economico-finanziario deve informare sulla situazione economica e finanziaria con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale, anche attraverso separata relazione ad esso allegata. Deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile successivo. Il termine predetto può essere derogato in caso di comprovata necessità od impedimento.

2. Il rendiconto economico-finanziario viene approvato e trascritto nel registro dei verbali delle Assemblee e affisso nei locali dell’ Associazione durante i 10 giorni che seguono l'Assemblea.

 

TITOLO IV - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 - Gli organi

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio dei Probiviri.

ART. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti nell'albo sociale. che, alla data della convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale. Può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. per la relazione e discussione sull'attività ed il rendiconto dell'anno decorso, sul programma ed il preventivo dell'anno a venire.

3. L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo reputi necessario e ogni volta che ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea deve aver luogo entro trenta (30) giorni dalla data in cui viene richiesta.

4. L’Assemblea straordinaria è, altresì, convocata per la terza domenica successiva dal Collegio dei Probiviri per l’elezione del Consiglio Direttivo, nel caso di decadenza di cui al successivo art.22, comma 2.